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I clienti finali di energia elettrica e gas naturale hanno la possibilità di risolvere eventuali controversie con il proprio fornitore correlate al contratto di fornitura, attivando una procedura di conciliazione ossia una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie, prima di ricorrere ad eventuali azioni giudiziarie. Il Cliente può attivare detta procedura soltanto dopo aver presentato un reclamo a PostePay e sempre che PostePay non abbia fornito una risposta soddisfacente o siano decorsi 40 (quaranta) giorni dall’invio del reclamo senza che PostePay abbia fornito risposta. 
A tal fine, il cliente può far ricorso al Servizio di Conciliazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente) oppure alla procedura di Conciliazione Paritetica gestita dall’Organismo di conciliazione paritetica di Poste Italiane.

Servizio di conciliazione ARERA

A partire dal 2017, con Delibera 209/2016/E/com, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha istituito il Servizio di Conciliazione. Il servizio è attivabile gratuitamente da tutti i clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, dai clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, dai prosumer o utenti finali e operatori o gestori. 
L'attivazione del Servizio di Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita domanda di conciliazione, accessibile dal sito sportelloperilconsumatore.it (Sito esterno). Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente, al numero 800 166 654 o consultare l'apposita pagina informativa disponibile sul sito arera.it (Sito esterno). Il tentativo di conciliazione è condizione necessaria per procedere eventualmente con l'azione giudiziaria. L'eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Conciliazione paritetica

In alternativa al Servizio di Conciliazione di Arera, il cliente finale che intende attivare una conciliazione può far ricorso alla procedura di conciliazione paritetica gestita dall’Organismo di Conciliazione paritetica “Poste
Italiane S.p.A. – Associazione dei Consumatori”, iscritto nell’apposito elenco degli organismi di Alternative Dispute Resolution riportato sul sito di ARERA alla pagina dedicata (Sito esterno).
Il cliente finale può avere accesso alla procedura di conciliazione senza alcun onere e senza alcun obbligo di assistenza legale. Per attivare la procedura è necessario che il cliente non abbia fatto ricorso, per la medesima controversia, né ad altro organismo di risoluzione stragiudiziale previsto dalla normativa vigente, né all’autorità giudiziaria. La domanda di conciliazione relativa all’Offerta Poste Energia può essere presentata dall’intestatario della fornitura o da un suo delegato, munito di apposita delega scritta. 
Il tentativo di conciliazione è condizione necessaria per procedere eventualmente con l'azione giudiziaria. L'eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura di conciliazione rappresenta un titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
Puoi trovare maggiori informazioni in merito al funzionamento della procedura di conciliazione paritetica e relativa documentazione (Regolamento di conciliazione, Domanda di conciliazione), su poste.it alla pagina dedicata.


Online Dispute Resolution (ODR)​

Il Regolamento europeo sulle Online Dispute Resolution (ODR) - regolamento (UE) N. 524/2013 del parlamento europeo del 21 maggio 2013 – riguarda le procedure destinate a risolvere extra-giudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.
I consumatori e le imprese hanno un punto di accesso unico costituito dalla piattaforma ODR istituita del regolamento 524 sopra indicato. Attraverso organismi ADR che sono collegati alla piattaforma, consumatori e imprese hanno a disposizione un servizio di soluzione alternativa delle controversie di consumo tramite procedure ADR di qualità. Per risolvere extra-giudizialmente le controversie con le imprese derivanti dagli acquisti di beni e servizi effettuati online o attraverso i mercati online (cosiddetti Marketplace), i consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR gestita dalla Commissione Europea; una volta collegati possono scegliere l’organismo a cui rivolgersi per risolvere la controversia e attivare la relativa procedura.

Segnala le telefonate scorrette

Hai ricevuto una telefonata da un call center che ti ha fatto sospettare di una truffa o di pratiche di vendita scorrette? Puoi fare una segnalazione: è un tuo diritto e contribuisci a raccogliere informazioni utili. Ci occuperemo di farla pervenire alle autorità di riferimento.

Durante il periodo che precede l’attivazione del tuo contratto con Poste Energia, operatori di call center potrebbero contattarti per farti rinunciare all'offerta che hai sottoscritto con noi e offrirti un nuovo contratto. In alcuni casi, per convincerti, potrebbero utilizzare argomentazioni non veritiere, ad esempio:

  • Poste Energia non è in grado di rispettare le condizioni del contratto che hai sottoscritto, ad esempio: tariffe scadute o problemi nell'attivazione della fornitura. Non è vero: il tuo contratto è sicuro e intoccabile;
  • cambiando operatore potresti ottenere condizioni economiche migliori di quelle che hai con Poste Energia. Non possono saperlo: gli operatori di call center non conoscono infatti le tue condizioni contrattuali;
  • cambiando operatore non pagherai gli oneri di sistema e le spese di trasporto. Non c'è differenza in bolletta: sono costi definiti per tutti dall’ARERA e si pagano in uguale misura con qualsiasi operatore.

Noi ti contatteremo solo per il tuo contratto

Poste Energia non invia agenti porta a porta e non vende contratti tramite call center. I nostri operatori ti chiameranno dal numero 06 54 57 01 11 esclusivamente in relazione al contratto da te sottoscritto con Poste Energia.

Verifica prima di accettare 

Prima di accettare qualsiasi proposta che ti viene descritta a voce da un venditore, richiedi l'invio via email della documentazione contrattuale e prenditi il tempo per verificare la veridicità delle condizioni dell’offerta. 

Fai una segnalazione 

Se hai ricevuto una chiamata indesiderata e sospetta, puoi fare una segnalazione alle autorità.

Per ulteriori informazioni visita il sito dedicato ai diritti dei consumatori (Sito esterno).

Altre informazioni

A seguito delle alluvioni che hanno colpito la regione Toscana nel mese di novembre 2023, abbiamo attuato le misure di tutela previste dalla delibera Arera 50/2024/R/COM per le forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 2 novembre 2023 in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, come riportato nell'elenco degli indirizzi interessati (Allegato A) (PDF).

Nello specifico, abbiamo sospeso i termini di pagamento delle bollette e degli avvisi di pagamento in scadenza dal 2 novembre al 2 maggio 2024, comprese le fatture relative ai corrispettivi per la disattivazione e la voltura. Abbiamo inoltre bloccato i solleciti e le sospensioni di fornitura per morosità.

Durante questo periodo i clienti non riceveranno le bollette per i pagamenti e, per chi paga con addebito sul conto corrente, non effettueremo il prelievo del corrispettivo delle fatture. Eventuali pagamenti effettuati rimangono validi.

Per richiedere l’annullamento della sospensione e tornare a ricevere le bollette o riattivare il pagamento con addebito sul conto corrente è necessario chiamare il nostro servizio di assistenza al numero 800 001 199.

Per comunicare un diverso indirizzo per il recapito delle bollette o riceverle in forma digitale è possibile procedere in autonomia dall'Area Personale su poste.it e su App Postepay o chiamare il nostro servizio di assistenza al numero 800 001 199.


Criteri per la rateizzazione dei pagamenti

Entro due mesi dal termine del periodo di sospensione dei pagamenti comunicheremo ad ogni cliente gli importi ancora da pagare offrendo un piano di rateizzazione senza applicazione di interessi. Il pagamento delle rate avverrà:

  • in base a rate dello stesso importo, non inferiore a 20 €;
  • per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data della comunicazione contenente il piano di rateizzazione. Il periodo di rateizzazione potrà essere ridotto qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20 €.


La rateizzazione non è prevista qualora l’importo complessivo da rateizzare sia inferiore a 50 €. I clienti potranno decidere se avvalersi del piano di rateizzazione dedicato o se pagare in un'unica soluzione.

Questi sono i primi provvedimenti di emergenza disposti dalle autorità competenti e in particolare da ARERA, che non prevedono al momento agevolazioni di tipo tariffario.

Pubblicheremo eventuali aggiornamenti.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera 565/2023/R/com, ha disciplinato le agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi atmosferici di maggio 2023. 
 
Le agevolazioni sono destinate alle forniture asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricadenti nell' elenco dei comuni interessati dallo stato di emergenza individuati dal decreto-legge 61/23 (All. 1) (PDF).
 
Le agevolazioni si applicano su richiesta del cliente titolare del punto di fornitura e ciascun soggetto beneficiario può goderne per tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 1° maggio 2023 in caso di attestata inagibilità dell’immobile. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas. 

Agevolazioni tariffarie previste

Le agevolazioni sono riconosciute a partire dal 1° maggio 2023 con riferimento alle fatture emesse o da emettere riferite ai consumi di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. In particolare, ai clienti non si applicano le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, degli oneri generali, nonché i corrispettivi per le prestazioni per disattivazione, riattivazione e voltura. 

Come richiedere le agevolazioni

  • Per le forniture domestiche, i clienti potranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del d.P.R. 445/00), attestante che l’utenza è asservita ad un’abitazione compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune competente.  
  • Per le forniture non domestiche, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del d.P.R. 445/00), attestante che l’utenza è asservita ad un immobile compromesso in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023 deve avvenire sulla base di una perizia asseverata o giurata. In questi casi, l’ottenimento delle agevolazioni è possibile con riferimento ai soli danni che abbiano reso necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea. 

Per effettuare la richiesta invia all'indirizzo assistenza.energia@postepay.it:

Per ogni richiesta dovrà essere indicato il codice POD/PDR identificativo della fornitura e il Codice Fiscale dell’intestatario della fornitura. 
 
Sarà Poste Energia a trasmettere le richieste dei clienti ai distributori al fine di attivare le agevolazioni. La documentazione relativa alle richieste dei clienti sarà archiviata e messa a disposizione del distributore su richiesta per le verifiche che potranno rendersi necessarie.  
 
Per i clienti Poste Energia che richiederanno le agevolazioni tariffarie, verranno sospesi i termini di pagamento delle rate non ancora scadute e, gli importi non ancora pagati, potranno essere corrisposti solo successivamente all’emissione di una nuova fattura di conguaglio che terrà conto delle agevolazioni spettanti. Gli importi dovuti e non ancora pagati saranno rateizzati su un numero di rate corrispondente a quelle non ancora scadute. 
 
Qualora la richiesta del cliente pervenisse successivamente al completo pagamento degli importi riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, oppure qualora il numero di rate restanti non fosse sufficiente a garantire il riconoscimento delle agevolazioni spettanti, PostePay corrisponderà gli importi relativi alle agevolazioni nell’ambito della fatturazione ordinaria a partire dalla prima bolletta utile, dove i clienti troveranno anche un dettaglio sulle modalità di calcolo delle agevolazioni stesse.

Aggiornamento: proroga della sospensione dei pagamenti al 31 ottobre

L’ARERA, il 3 agosto 2023, con la delibera 390/2023/R/com, ha disposto la proroga al 31 ottobre del periodo di sospensione dei termini di pagamento a chi ne faccia esplicita richiesta attraverso un’autodichiarazione attestante che la fornitura appartiene a un’abitazione o sede compromessa nella sua integrità funzionale in seguito agli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023.  
  
Per i clienti Poste Energia colpiti dalle alluvioni (identificati dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.) abbiamo deciso di estendere tale proroga automaticamente, senza la necessità di presentare alcuna dichiarazione.  
Pertanto, se sei nostro cliente, non devi fare nulla.  
Durante questo periodo, invieremo comunque le bollette ma i clienti potranno decidere se pagarle o meno. Eventuali pagamenti effettuati rimangono validi. Per chi paga con addebito sul conto corrente, non effettueremo il prelievo del corrispettivo delle fatture per i mesi di sospensione, ma invieremo la bolletta con il bollettino per dare la possibilità di pagare a chi volesse farlo.
Per riattivare il pagamento con addebito sul conto corrente o per comunicare un diverso indirizzo per il recapito delle bollette è necessario chiamare il nostro servizio di assistenza clienti al numero 800 001 199. Dopo la sospensione, riattiveremo il pagamento con addebito in conto corrente. 
Per chi ha già richiesto la riattivazione dell’addebito su conto corrente, non è necessaria ulteriore richiesta. 
Entro due mesi dal termine del periodo di sospensione dei pagamenti (al momento 31.10.2023) comunicheremo ad ogni cliente gli importi ancora da pagare offrendo un piano di rateizzazione senza applicazione di interessi, secondo i criteri sotto illustrati. 

Primo provvedimento: sospensione dei pagamenti 1°maggio - 31 agosto 2023

A seguito delle alluvioni che hanno colpito alcune regioni italiane nel mese di maggio 2023, abbiamo attuato le misure di tutela previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Per le forniture Poste Energia nei comuni danneggiati e identificati dal decreto, abbiamo sospeso i termini di pagamento delle bollette dal 1° maggio al 31 agosto 2023, comprese le fatture relative ai corrispettivi per la disattivazione e la voltura. Abbiamo inoltre bloccato i solleciti e le sospensioni di fornitura per morosità.

Durante questo periodo, invieremo comunque le bollette ma i clienti potranno decidere se pagarle o meno. Eventuali pagamenti effettuati rimangono validi.

Per chi paga con addebito sul conto corrente, non effettueremo il prelievo del corrispettivo delle fatture, solo per i mesi di sospensione, ma invieremo la bolletta con il bollettino per dare la possibilità di pagare a chi volesse farlo.

Per riattivare il pagamento con addebito sul conto corrente o per comunicare un diverso indirizzo per il recapito delle bollette è necessario chiamare il nostro servizio di assistenza clienti al numero 800 001 199. Dopo la sospensione, riattiveremo il pagamento con addebito in conto corrente.

Criteri stabiliti da ARERA per la rateizzazione dei pagamenti

Entro due mesi dal termine del periodo di sospensione dei pagamenti comunicheremo ad ogni cliente gli importi ancora da pagare offrendo un piano di rateizzazione senza applicazione di interessi.
Il pagamento delle rate avverrà:

  • in base a rate dello stesso importo, non inferiore a 20 €;
  • per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data della comunicazione contenente il piano di rateizzazione. Il periodo di rateizzazione potrà essere ridotto qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20 €.

La rateizzazione non è prevista qualora l’importo complessivo da rateizzare sia inferiore a 50 €. I clienti potranno decidere se avvalersi del piano di rateizzazione dedicato o se pagare in un'unica soluzione.
 
Questi sono i primi provvedimenti di emergenza disposti dalle autorità competenti e in particolare da ARERA. È rinviato ad un eventuale successivo provvedimento l’estensione della sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento. Ti aggiorneremo su eventuali novità.
Comunicato ARERA - Alluvione: Sospensione per 4 mesi dei termini di pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti (Sito esterno)
Decreto legge 1° giugno 2023, n.61 (Allegato 1 - elenco comuni coinvolti) (Sito esterno)

bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Il bonus viene riconosciuto direttamente nelle fatture di energia elettrica e gas: esclusivamente per le forniture di gas centralizzate il bonus gas viene riconosciuto tramite l'emissione di un bonifico domiciliato che rimane in pagamento fino al termine del  relativo periodo di agevolazione. 

Bonus sociale elettrico e gas per disagio economico

I bonus sociali elettrico e gas per disagio economico viene riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto senza necessità di presentare apposita domanda al Comune di residenza. È sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure che risulti titolare di Reddito/Pensione di cittadinanza. Requisiti:

  • Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico ossia deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 €, oppure ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €;
  • uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale con tariffa per uso domestico attivo (anche se temporaneamente sospeso per morosità).

In alternativa, limitatamente al gas naturale, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale per uso civile e attiva.

Bonus sociale elettrico per disagio fisico

Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è destinato a tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda, da presentarsi al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). Non è richiesta la presentazione dell'ISEE, in quanto viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. I bonus per disagio fisico e per disagio economico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Per ulteriori informazioni e per visualizzare gli importi aggiornati, visita la pagina ARERA dedicata (Sito esterno) o contatta lo Sportello per il Consumatore al numero verde 800 166 654

Sisma Centro Italia e Ischia: informazioni sulle agevolazioni

La Delibera 8/2025/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in attuazione della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), ha prorogato al 31 dicembre 2025 le agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia (allegati 1, 2 e 2 bis al Decreto Legge 189/16) e dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia), negli anni 2016 e 2017. Tale proroga vale esclusivamente per le forniture:

  • site nelle zone rosse, istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018. In questo caso le agevolazioni si applicano automaticamente;
  • relative a immobili inagibili, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato entro il 30 aprile 2021 la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. I soggetti interessati devono aver inoltrato, entro il 30 giugno 2021, anche l’istanza al proprio fornitore di energia elettrica e/o gas naturale.

Inoltre, come previsto da Delibera 503/2021/R/com, le agevolazioni a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE sono prorogate fino alla data di richiesta di cessazione o voltura.


 In cosa consistono le agevolazioni?

  • Azzeramento delle componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas afferenti ai costi di trasporto e misura e agli oneri generali di sistema.
  • Azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture.
  • Solo per le utenze site nelle suddette zone rosse, azzeramento dei costi fissi di vendita.

Elenco della normativa applicabile

Delibera 8/2025/R/com (Sito esterno)
Delibera 11/2024/R/com (Sito esterno)
Delibera 34/2022/r/com (Sito esterno)
Delibera 503/2021/r/com (Sito esterno)
Delibera 429/2020/r/com (Sito esterno)
Delibera 587/2018/r/com (Sito esterno)
Delibera 252/2017/r/com (Sito esterno)
Delibera 810/2016/r/com (Sito esterno)
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Sito esterno)

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: - i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); - i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito www.arera.it (Sito esterno) o si può contattare il CIG (Comitato Italiano Gas) al numero verde 800 92 92 86 oppure inviando una mail a: assigas@cig.it.

A partire dal 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (Canone RAI) viene pagato attraverso la bolletta elettrica. L'importo del canone, attualmente pari a 70 €, viene suddiviso e addebitato in bolletta in 10 rate mensili da gennaio a ottobre.

Il canone TV è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Paga il canone ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza.

Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 €, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 € e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell' Agenzia delle Entrate (Sito esterno).

In caso di mancato pagamento totale o parziale di una fattura di energia elettrica e/o gas naturale, PostePay ha il diritto di costituire in mora il cliente ed eventualmente richiedere al distributore di sospendere la fornitura.
PostePay in questi casi potrà inviare al cliente una comunicazione scritta di costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora disponibile, posta elettronica certificata (PEC) trascorso un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni solari dal termine ultimo del pagamento della fattura; la comunicazione di costituzione in mora indicherà: i) il termine ultimo entro cui il cliente deve pagare le bollette non pagate; ii) il termine decorso il quale, qualora il cliente continui a essere in mora, PostePay richiederà al distributore la sospensione della fornitura.

Il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura al distributore non potrà essere in ogni caso inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora.

Riguardo la fornitura di energia elettrica, nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Il termine per l’invio al distributore della richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il cliente che dispone di un misuratore che consente la riduzione di potenza. Diversamente, laddove il misuratore non consenta la riduzione di potenza, il termine per l’invio della sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Riguardo la fornitura di gas naturale, Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.
PostePay è tenuta a corrispondere al cliente i) un indennizzo automatico pari a 30 € nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sia stata sospesa senza l’invio della comunicazione di costituzione in mora e ii) un indennizzo automatico pari a 20 € nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sia stata sospesa per morosità prima del termine entro cui il cliente è tenuto a effettuare il pagamento o nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sia stata sospesa per morosità senza rispettare il termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e l’invio della richiesta di distacco al distributore.

In questo caso PostePay non potrà richiedere al cliente nessun corrispettivo relativo a sospensione o riattivazione della fornitura.

La Delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal cliente finale. Il regolamento adottato dall'Autorità, pubblicato sul sito www.arera.it (Sito esterno) pone l'obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l'inizio dell'erogazione del gas all'esito positivo dell'accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell'impianto. La documentazione dovrà pervenire al distributore entro e non oltre 120 giorni solari dalla data della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura; trascorso tale termine detta documentazione non sarà più accettata dal distributore con conseguente annullamento della pratica e, di conseguenza, dovrà presentare una nuova richiesta. Come previsto dalla delibera, forniamo gli allegati informativi per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore che consentono di conoscere l’iter procedurale e i costi per ottenere la fornitura di gas a seguito della realizzazione del nuovo allacciamento o di modifica dell’impianto da richiesto. Inoltre, forniamo le Linee Guida n.11 del Comitato Italiano Gas (CIG) recentemente aggiornate. Il documento tecnico d'indirizzo e consultazione, può essere esaminato per una corretta attuazione della deliberazione 40/2014.

Nei casi di ritardi nella fatturazione dei consumi di elettricità e gas naturale superiori ai due anni, il cliente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni è prevista dal 1° marzo 2018 per le forniture elettriche e dal 1° gennaio 2019 già prevista per le forniture di gas naturale, in attuazione della Legge di bilancio 2018.
 
La prescrizione si applica a tutti i corrispettivi fatturati, e quindi sia alle componenti fisse sia a quelle variabili. Per eccepire la prescrizione, scarica, compila e invia il Modulo Presentazione Istanza di Prescrizione (PDF).

Nei documenti sono indicati i livelli di qualità commerciale previsti dalla normativa, il grado di rispetto di Postepay per l'anno 2023 e gli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto dei livelli stabiliti.